In dichiarazione dei redditi si può portare in detrazione anche l’acquisto del box auto dinuova costruzione che risulti pertinenza della prima casa, rientrando nelle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie: lo sconto IRPEF, fino a un tetto di spesa di 96mila, sarà quindi del 50% ma calcolato non sul prezzo di vendita bensì su quello sostenuto dall’impresa costruttrice per la sua realizzazione.
Il riferimento normativo è l’articolo 16 bis, comma 1, lettera d, del Dpr 917/1986, che contempla anche i lavori di «realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune».
Pertanto, quando si acquista il box auto di nuova costruzione, per sfruttare la detrazione IRPEF del 50% bisogno prima accatastarlo come pertinenza. Se tuttavia l’acquirente versa acconti prima dell’atto notarile che attesta il vincolo di pertinenzialità, su queste cifre non potrà applicare la detrazione. Esempio: acquisto dal costruttore di un box auto da 15mila euro; spese per la sua realizzazione 10mila euro; acconto versato prima dell’accatastamento 4mila euro: spesa agevolabile 6mila euro.
Per il resto, valgono le regole previste per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie: pagamento tramite bonifico bancario o postale (da cui risultino causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o numero di Partita IVA del destinatario del pagamento), adempimenti di rito (comunicazioni alla Asl, norme di sicurezza dei cantieri…).